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Sez. 5 - , Sentenza n. 22646 del 11/09/2019 (Rv. 655049 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione del ricorrente - Rigetto dell'impugnazione - Raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 - Obbligazione "ex lege" - Esclusione - Mutamento condizioni soggettive del beneficiario - Revoca retroattiva del provvedimento ammissivo al gratuito patrocinio - Esclusione - Segnalazione in sede di riscossione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655049-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell'impugnazione preclude la condanna del ricorrente, come obbligato "ex lege", al versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il recupero delle spese anticipate impone il previo assolvimento dell'onere di annotare a debito, nei registri del campione civile, la previsione del raddoppio del contributo: formalità che, ai sensi dell'art. 136, comma 3, del cit. d.P.R., non può applicarsi retroattivamente in caso di revoca del beneficio per mutamento delle condizioni soggettive del destinatario, né può segnalarsi in sede di riscossione l'eventuale erroneità dell'indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di versamento, ponendosi tale ricostruzione in contrasto con l'art. 6 della CEDU, con riguardo ai tempi ragionevoli del processo ed al principio dell'esame equo della controversia, nonché con l'art. 47 della Carta fondamentale dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 136 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)