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Sez. U, Sentenza n. 1608 del 03/04/1989 (Rv. 462392 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462392-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - INCLUSIONE NELLA RETRIBUZIONE NORMALE - CONDIZIONI.*

La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria, ove - alla stregua di un'indagine di fatto, riservata al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi - non risulti una volontà volta ad includere nell'orario normale detto prolungamento della prestazione lavorativa. Pertanto, in Mancanza di una siffatta volontà, che è da accertare con particolare rigore, il compenso per il lavoro straordinario anzidetto non è computabile ai fini delle spettanze per ferie, riposi, gratifica natalizia e festività settimanali, da commisurare, secondo la disciplina collettiva, alla retribuzione normale dovuta per il lavoro ordinario, atteso in particolare che l'art. 2109 cod. civ., con norma conforme al precetto dell'art. 36 cost., non pone limiti all'autonomia collettiva quanto alla Determinazione del compenso per ferie, mentre, quanto alle dette festività, l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) adotta una nozione di retribuzione globale di fatto riferita al normale orario contrattuale. (V 9274/87, mass n 456457; (V 9080/87, mass n 456345; (V 6870/87, mass n 455065).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)