Sez. U, Sentenza n. 4221 del 19/07/1982 (Rv. 422205 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - ATTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI CHE DISCONOSCONO O RIDUCONO ASSEGNI INTEGRATIVI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - ATTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI CHE DISCONOSCONO O RIDUCONO ASSEGNI INTEGRATIVI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.*
La Competenza giurisdizionale della Corte dei conti in materia pensionistica, a norma degli artt. 13 e 62 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, riguarda tutte le controversie relative ai provvedimenti dell'amministrazione che incidono sull'an o sul quantum del diritto alla pensione, e, quindi, anche quelle promosse dal pensionato per insorgere avverso provvedimenti che disconoscano o riducano assegni integrativi del trattamento pensionistico in senso stretto, quali l'indennità integrativa e la tredicesima mensilità, pure se la domanda investa Atti di recupero di assegni già corrisposti e venga avanzata sotto il profilo della irripetibilità di quanto riscosso in buona fede. (V 77/81, mass n 410468; (V 5507/79, mass n 402091; (V 1656/76, mass n 380432).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)