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Sez. L, Sentenza n. 932 del 26/01/1993 (Rv. 480450 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile | Partecipazione dei lavoratori alle spese del servizio di mensa aziendale - Assoggettabilità o contribuzione - Esclusione - Condizioni - Facoltatività dell'utilizzazione del servizio e mancata previsione di un'indennità sostitutiva - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480450-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Retribuzione imponibile

In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi, qualora i lavoratori partecipino alle spese del servizio di mensa aziendale di cui usufruiscano, non sussiste per il datore di lavoro il relativo obbligo di corrispondere i contributi per le assicurazioni obbligatorie soltanto se quest'ultimo vince sia la presunzione del carattere oneroso di tale dazione in natura, provando la non dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro, sia la presunzione connessa al valore convenzionale attribuito ai pasti con apposito decreto ministeriale, provando l'equivalenza reale del costo dei pasti forniti e del prezzo pagato dai dipendenti, senza che rilevi la facoltatività dell'utilizzazione del servizio e la mancata previsione di un'indennità sostitutiva.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)