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Sez. L, Sentenza n. 6613 del 12/06/1995 (Rv. 492812 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Tasso specifico aziendale - Determinazione - Criteri - Modalità del tasso medio nazionale (o di tariffa) - Operatività - Oneri presunti e oneri indiretti - Rilevanza - Duplicazione di calcolo degli oneri indiretti e conseguente dubbio di contrasto con l'art. 23 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492812-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

Nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la determinazione del tasso specifico aziendale di cui all'art. 40 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 va effettuata con le medesime modalità del tasso medio nazionale (o di tariffa) e, quindi, tenendo conto non solo dei cosiddetti oneri diretti ma anche degli oneri presunti e di quelli indiretti, come ora anche esplicitamente stabilito dal d.m. 18 giugno 1988, giacché il meccanismo di determinazione del premio assicurativo, richiedendo un confronto fra il tasso specifico aziendale e quello medio nazionale, postula l'omogeneità dei dati confrontati, restando peraltro escluso ogni profilo di duplicazione di calcolo degli oneri indiretti nella determinazione del tasso specifico aziendale e quindi ogni dubbio di illegittimità costituzionale della normativa per contrasto con l'art. 23 Cost.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1121 art. 39, DPR 30/06/1965 num. 1121 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1121 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)