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Sez. L, Sentenza n. 3767 del 28/03/2000 (Rv. 535131 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Tasso specifico aziendale - Funzione - Determinazione - Criteri relativi al tasso medio di tariffa - Applicabilità - Limiti - Voci non configurabili nella specifica realtà aziendale - Computabilità - Esclusione - Conseguenze - Assenza di eventi assicurati nel periodo di riferimento - Riserva sinistri - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535131-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In materia di premi dovuti dalle aziende all'Inail per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la determinazione del tasso specifico aziendale - ai fini della riduzione (o aumento) del tasso medio di tariffa nei limiti e secondo le modalità previste dai decreti ministeriali di approvazione delle delibere tariffarie adottate dall'istituto assicuratore (decreti cui va riconosciuta natura di regolamento, suscettibile di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione) - deve avvenire, come espressamente prevede l'art. 20 della Tariffa approvata con D.M. 18 giugno 1988, con gli stessi criteri e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa, sulle basi statistiche ed economiche, specifiche e generali, del periodo cui il tasso specifico si riferisce. Ciò comporta la non computabilità di singole voci che non siano in concreto configurabili, nel profilo temporale di riferimento, nella singola realtà aziendale, e, in particolare, la non computabilità di una riserva sinistri con i metodi previsti per il calcolo del tasso medio allorché mancano i relativi presupposti di fatto per la mancata verificazione di infortuni sul lavoro o malattie professionali ovvero sinistri già definiti atti a consentire una stima, come del resto è confermato dalla norma richiamata, che prescrive l'inclusione degli oneri relativi ai casi di infortunio e di malattia professionale ancora da definire alla data di determinazione del tasso specifico aziendale.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 41, DM Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)