Sez. 5, Sentenza n. 21287 del 25/03/2010 Cc. (dep. 04/06/2010) Rv. 247539 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Censure proponibili - Obbligo di motivazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Conforme, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 5240, non massimata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)