diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 4118 del 20/09/1999 Cc. (dep. 29/09/1999) Rv. 214482 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Statuizioni concordate - Censure relative al consenso tra le parti - Proponibilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214482-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, se il giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla insussistenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art 129 cod.proc.pen., è inammissibile, in sede di legittimità, ogni impugnazione contenente eccezioni o censure relative al merito delle valutazioni sottese al consenso prestato. Invero, tutte le statuizioni non illegittime, concordate tra le parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a ricorso dell'imputato che aveva dedotto che la pena era eccessiva. La Suprema corte, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha precisato che la parte non può dolersi della misura della pena "patteggiata", a meno che si versi in ipotesi di pena illegale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)