Sez. 5, Sentenza n. 29641 del 18/12/2008 (Rv. 606053 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme liquidate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - Capitale liquidato da compagnia di assicurazione a proprio dipendente in virtù di polizza sulla vita stipulata a seguito di accordo aziendale - Distinzione dal trattamento di fine rapporto - Regime tributario applicabile - Tassazione del capitale erogato - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di I.R.P.E.F., il capitale corrisposto da una compagnia di assicurazioni ad un proprio dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, in forza della liquidazione di una polizza individuale di assicurazione sulla vita stipulata dalla compagnia in qualità di assicuratore, pur se trova causa ultima nel rapporto di lavoro, in quanto conseguente ad un accordo integrativo aziendale, deve considerarsi esente da imposizione diretta, in quanto sottoposto al prelievo alla fonte, sostitutivo di ogni altra imposta. Tale capitale, infatti, non può essere assoggettato al regime fiscale del trattamento di fine rapporto, non essendo qualificabile quale specifica forma sostitutiva di accantonamento t.f.r. (come consentito dall'art. 4, r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, convertito in legge 2 ottobre 1942 n. 125, e abrogato dall'art. 4 della legge n. 297 del 1982), perchè origina in un contratto assicurativo di tipo privatistico, e ciò anche nel caso in cui l'onere dei premi assicurativi sia stato sopportato (figurativamente) dalla stessa compagnia datrice di lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 02/10/1942 num. 1251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)