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Sez. 1, Sentenza n. 5740 del 10/06/1998 (Rv. 516289 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Somme liquidate al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in virtù del contratto di assicurazione stipulato ex art. 4 R.D.L. n. 5/1942 - Regime tributario applicabile cosiddetto capitale e cosiddetto rendimento di polizza - Distinzione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516289-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Nelle somme liquidate al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in virtù del contratto di assicurazione stipulato dal datore di lavoro (nel caso di specie Banca Nazionale dell'Agricoltura) con l'INA ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 8 gennaio 1942 n. 5, convertito in legge 2 ottobre 1942 n. 1251, possono distinguersi una posta (cosiddetta capitale), rappresentata dai premi versati dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ammontare dell'indennità di anzianità via via maturata dal dipendente, ed un ammontare ulteriore (cosiddetto rendimento di polizza), costituente il risultato dell'operazione assicurativa propriamente detta, implicante un'eccedenza rispetto ai premi medesimi, ed, in effetti, rispetto a quanto attribuito al dipendente in forza di legge. Mentre le somme liquidate a titolo di capitale sono soggette, per loro natura di TFR, alle ritenute IRPEF ai sensi degli artt. 12 e 14 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e, in ordine successivo, degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985 n. 482, le somme corrispondenti al cd. rendimento di polizza, traendo origine dalla forma (contratto di assicurazione sulla vita) prescelta dal datore di lavoro per attuare gli accantonamenti obbligatori, sono esenti da imposizione, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, se liquidate prima dell'entrata in vigore della legge 26 settembre 1985 n. 482, e vanno assoggettate a ritenuta del 12, 50% se liquidate sotto il vigore di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 08/01/1942 num. 5 art. 4, Legge 02/10/1942 num. 1251, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 14 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 2 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)