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Sez. L, Sentenza n. 5491 del 09/11/1985 (Rv. 442703 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ONMI - ART. 6 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1975 N. 698 - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALLE PROVINCE ED AI COMUNI - SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1985-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442703-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE - SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ONMI - ART. 6 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1975 N. 698 - TRASFERIMENTO DEL PERSONALE ALLE PROVINCE ED AI COMUNI - SOLUZIONE DI CONTINUITÀ NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO.*

L'art. 6, primo comma, della legge n. 698 del 1975 - recante norme sullo scioglimento e la trasformazione delle funzioni dell'o.N.M.i. - ha previsto il trasferimento del personale di tale ente alle province ed ai comuni con l'Obbligo per questi ultimi di garantire a detto personale il trattamento economico già goduto alle dipendenze dell'o.N.M.i.. In tal modo il rapporto di pubblico impiego dei dipendenti con l'o.N.M.i. Si ricongiunge e si salda con quello con le province od i comuni senza che il passaggio del personale da un ente ad un altro dia luogo ad alcuna soluzione di continuità di tal ché la liquidazione del trattamento di fine servizio non può essere frazionata al momento del trasferimento, ma deve necessariamente avvenire al termine dell'unico rapporto. (V 6046/83, mass n 430854; (Conf 6418/83, mass n 431206).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)