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Sez. U, Sentenza n. 413 del 19/01/1987 (Rv. 450156 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AD UN ENTE LOCALE - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E INDENNITÀ DI BUONA USCITA PER IL PERIODO DI LAVORO PRESTATO PRESSO L'O.N.M.I. - ESIGIBILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450156-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AD UN ENTE LOCALE - TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E INDENNITÀ DI BUONA USCITA PER IL PERIODO DI LAVORO PRESTATO PRESSO L'O.N.M.I. - ESIGIBILITÀ - MOMENTO DETERMINANTE.*

Con riguardo al personale della disciolta opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia (o.N.M.i.). Poi trasferito, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, alle dipendenze di enti locali, il trattamento di fine servizio e l'indennità di buonuscita, per il periodo trascorso presso detta opera, devono essere liquidati dall'INADEL, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698 (modificato dall'art. 5 della legge primo agosto 1977 n. 563), solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. (V 6577/87, mass n 448723; (V 5491/85, mass n 442703; (V 2725/84, mass n 434774; (V 6428/83, mass n 431206).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)