diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9303 del 08/06/2012 (Rv. 622826 - 01)

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI | Atti aventi effetti sostanziali - Dissociazione degli effetti per notificante e destinatario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622826-01

ATTO GIURIDICO - UNILATERALI

La regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, non a quelli sostanziali (né agli effetti sostanziali degli atti processuali). Questi ultimi, pertanto, producono i loro effetti sempre e comunque dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati dal mittente consegnati all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale (principio affermato con riferimento alla verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di riscatto dell'immobile locato da parte del conduttore, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)