Sez. 3, Sentenza n. 11267 del 15/11/1993 (Rv. 484329 - 01)
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale | Con credito da accertarsi in un giudizio separato in corso - Inammissibilità.
Obbligazioni in genere - Estinzione dell'obbligazione (modi di) - Compensazione - Giudiziale
La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 comma secondo cod. civ. presupponendo l'accertamento del contocredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)