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Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 25/02/1995 (Rv. 490719 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | In relazione ad un credito dipendente dall'esito di un separato giudizio in corso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490719-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 comma 2 cod. civ., presupponendo l'accertamento del contro-credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione è stata eccepita, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in questa sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)