Sez. L, Sentenza n. 1076 del 20/01/2006 (Rv. 586859 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza ex art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001 sulla interpretazione dei contratti collettivi nazionali dei pubblici dipendenti - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Conseguenze - Ricorso relativo - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, a conclusione dello speciale procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, volto ad assicurare l'uniforme applicazione di tali contratti ed a prevenire il rischio della proliferazione del contenzioso e della polverizzazione delle interpretazioni in materia, in quanto tale ordinanza si situa al termine di una fase incidentale del giudizio, ed è priva di contenuto decisorio e del carattere della definitività, in quanto è solo funzionale alla futura decisione della causa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)