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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16288 del 26/07/2011 (Rv. 618678 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | CERTALEX - Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi all'impresa - Esclusione in caso di "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell'impresa procedente al licenziamento - Individuazione di tale "coincidenza" - Criteri.
Stato
decisa il 2011-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618678-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il riconoscimento dei benefici contributivi, previsti dall'art. 8 della legge n. 223 del 1991 in favore dell'impresa che assume lavoratori collocati in mobilità, è escluso ove ricorrano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" tra l'impresa che effettua le nuove assunzioni e quella che ha proceduto ai licenziamenti, dovendosi intendere tale locuzione riferita a tutte le situazioni che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra, senza che, in tale evenienza, il rapporto di lavoro possa essere considerato nuovo ai fini contributivi. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)