Sez. L, Sentenza n. 4166 del 01/03/2004 (Rv. 570700 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali - Imputabilità del ritardo a colpa dell'Istituto previdenziale debitore - Necessità - Esclusione - Fattispecie sottratta ratione temporis alla disciplina prevista dall'art. 16 legge n. 412 del 91.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La rivalutazione e gli interessi, ex artt. 429 e 442 cod. proc. civ., sono dovuti anche per i crediti previdenziali divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto della legge n. 412 del 1991, atteso che, a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della stessa Corte Costituzionale - dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. -, i suddetti crediti risultano sottratti al principio nominalistico, talché, in applicazione di un meccanismo di adeguamento modellato su quello stabilito dall'art. 429, terzo comma stesso codice per i crediti di lavoro, la loro rivalutazione e gli interessi da computarsi sulla somma rivalutata costituiscono componenti essenziali della prestazione e spettano per il solo fatto oggettivo del ritardo nell'adempimento, indipendentemente dalla colpa dell'obbligato. (Nella specie, relativa ad erogazione di pensione richiesta con domanda "esplorativa" seguita da licenziamento, il lavoratore non aveva accettato la liquidazione per insistere nella impugnazione del licenziamento e nella istanza di prosecuzione dell'attività lavorativa, percependo infine la pensione dopo il rigetto della impugnativa. La S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la rivalutazione e gli interessi sui ratei di pensione erogati in ritardo sottolineando, per un verso, l'irrilevanza della sussistenza o meno di una responsabilità dell'istituto erogatore in ordine al ritardato pagamento e, per altro verso, che, una volta definito il procedimento amministrativo avviato con la domanda dell'interessato, quest'ultimo non aveva più il potere di "rinunciare" alla prestazione e pertanto il suo comportamento doveva ritenersi ininfluente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)