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Sez. 2, Sentenza n. 582 del 25/01/1988 (Rv. 457070 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1988-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457070-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE (TRATTATIVE E FORMAZIONE DEL CONTRATTO) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ONERE PROBATORIO.*

In materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto "interesse negativo" ed è rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso della trattativa in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso; ma la relativa valutazione comparativa deve essere sorretta da adeguate deduzioni probatorie della parte che si assume creditrice e, contrapponendosi all'interesse all'adempimento del contratto (cosiddetto interesse contrattuale positivo), non può basarsi sulla semplice considerazione del valore del bene oggetto del contratto non concluso. (Conf 1817/87, mass n 451183; (Conf 855/82, mass n 418693; (Conf 4942/80, mass n 408807; (Conf 93/77, mass n 383597).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)