Sez. 3, Sentenza n. 855 del 12/02/1982 (Rv. 418693 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MUTUO GARANTITO DA FIDEIUSSIONE PRESTATA DA FALSUS PROCURATOR - DIRITTO DEL MUTUANTE AD OTTENERE DA QUEST'ULTIMO LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA MUTUATA ED IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO AI FINI DI DETTA RESTITUZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RISARCIMENTO DEL DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI - MUTUO GARANTITO DA FIDEIUSSIONE PRESTATA DA FALSUS PROCURATOR - DIRITTO DEL MUTUANTE AD OTTENERE DA QUEST'ULTIMO LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA MUTUATA ED IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL GIUDIZIO ARBITRALE PROMOSSO AI FINI DI DETTA RESTITUZIONE - CONDIZIONI.*
La responsabilità del falsus procurator verso il terzo contraente che abbia senza colpa confidato nell'efficacia del contratto (art. 1398 cod. civ.), ponendosi sullo stesso piano di quella prevista dall'art. 1338 in relazione all'art. 1337 dello stesso codice, è limitata al cosiddetto interesse negativo e non comprende il danno derivante dal mancato adempimento del rappresentato, la cui configurabilità presupporrebbe l'esistenza di un contratto efficace. Conseguentemente, in ipotesi di mutuo garantito da fideiussione prestata da falsus procurator, in tanto il mutuante può ottenere da quest'ultimo la restituzione della somma mutuata ed il rimborso delle spese erogate per il giudizio (arbitrale) promosso ai fini di detta restituzione, in quanto dimostri, rispettivamente, di aver perduto l'occasione di concludere identico contratto di fideiussione con altro fideiussore a causa del suo affidamento incolpevole nella validità del negozio stipulato con il falsus procurator e la natura delle spese in questione, di conseguenza pregiudizievoli, strettamente dipendenti dal menzionato affidamento, nel senso che le medesime sarebbero state evitate ove egli avesse avuto conoscenza della Invalidità del negozio suindicato. (V 837/80, mass n 404281; (V 1756/77, mass n 385476; (V 402/66, mass n 320800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)