diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 93 del 11/01/1973 (Rv. 361848 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA STABILENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO I DIVERSI CRITERI DETTATI PER LE DIVERSE SUCCESSIVE CATEGORIE DI APPARTENENZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361848-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA STABILENTE LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA SECONDO I DIVERSI CRITERI DETTATI PER LE DIVERSE SUCCESSIVE CATEGORIE DI APPARTENENZA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Deve essere riconosciuta la legittimita di una clausola di contratto collettivo la quale, disciplinando la materia della liquidazione della indennita di anzianita secondo scaglioni di anzianita di servizio, specificamente disponga che la liquidazione avvenga secondo i diversi criteri dettati per le diverse successive categorie di appartenenza, purche sia assunta come base di calcolo la retribuzione spettante al lavoratore alla fine del rapporto. (nella specie e stato ritenuto legittimo l'art 32, terzo comma, parte seconda del CCNL 27 giugno 1964 per gli addetti all'industria chimica e farmaceutica, secondo cui il periodo di servizio nella categoria operaia deve essere valutato nel modo seguente: sei giorni di retribuzione per i primi cinque anni, dieci giorni per i successivi cinque anni, dodici giorni fino al diciottesimo, quindici giorni per gli anni ulteriori). (V 2290/72, mass n 359639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2071, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)