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Sez. 2, Sentenza n. 1715 del 13/06/1973 (Rv. 364647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PASSAGGIO AD UNA CATEGORIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA IN BASE ALLE ALIQUOTE DIFFERENTI CORRISPONDENTI AI SUCCESSIVI PERIODI DI APPARTENENZA ALLE VARIE CATEGORIE - INAMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONTRATTI COLLETTIVI CONTENENTI CLAUSOLE DIFFORMI - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - PASSAGGIO AD UNA CATEGORIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA IN BASE ALLE ALIQUOTE DIFFERENTI CORRISPONDENTI AI SUCCESSIVI PERIODI DI APPARTENENZA ALLE VARIE CATEGORIE - INAMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - CONTRATTI COLLETTIVI CONTENENTI CLAUSOLE DIFFORMI - ILLEGITTIMITA - FATTISPECIE.*

Nel caso in cui il prestatore d'opera venga promosso ad una categoria professionale superiore, nel corso dello stesso rapporto di lavoro, il principio della infrazionabilita di tale rapporto ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita, deducibile dall'art 2120 cod civ, vieta che questa indennita venga liquidata sulla base di aliquote differenti in relazione ai successivi periodi di appartenenza alle diverse categorie. L'indennita di anzianita deve essere, pertanto, calcolata, per l'intera durata del servizio, non soltanto in base all'ultima retribuzione conseguita dal lavoratore, ma anche sulla base dell'aliquota fissata dalla legge o dai contratti collettivi per l'ultima categoria professionale nella quale il prestatore d'opera e stato inquadrato prima della risoluzione del rapporto. E, quindi, illegittima l'estensione, operata da alcuni contratti collettivi, del sistema di liquidazione dell'indennita di anzianita per scaglioni progressivi all'ipotesi del mutamento di categoria intervenuto nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro, poiche tale estensione importa il frazionamento di questo rapporto, ai fini del computo della indennita, nei singoli periodi di appartenenza alle categorie susseguitesi nel tempo. (nella specie, la SC ha dichiarato la nullita dell'art 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'industria metalmeccanica, il quale, nell'ipotesi di promozione di un operaio alla categoria speciale, stabiliva parametri differenti per il calcolo delle indennita, in relazione ai periodi di servizio svoltisi nelle due categorie). (contra 226/72, mass n 362061; 93/73, mass n 361848; (contra2130'72, mass n 359379; 2290'72, mass n 359639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)