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Sez. L, Sentenza n. 13717 del 14/06/2006 (Rv. 590341 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Specificazione, in sede di ricorso per cassazione, delle ragioni e delle modalità con le quali si sarebbe configurata la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale - Necessità - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2006-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590341-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

È inammissibile, in sede di ricorso per cassazione, la censura relativa alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, qualora la parte ricorrente si limiti a riportare nella rubrica gli artt. 1362 e 1363 cod. civ. senza specificare le ragioni e il modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)