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Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 28/06/1969 (Rv. 341795 - 01)

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITA DI TRATTORI- OBBLIGO DEL VENDITORE DI CONSEGNARE I TITOLI E I DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA E ALL'USO DELLA COSA VENDUTA - SUSSISTENZA - CONTENUTO - OFFERTA DI DOCUMENTI IDONEI AD OTTENERE IL DUPLICATO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341795-01

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITA DI TRATTORI- OBBLIGO DEL VENDITORE DI CONSEGNARE I TITOLI E I DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROPRIETA E ALL'USO DELLA COSA VENDUTA - SUSSISTENZA - CONTENUTO - OFFERTA DI DOCUMENTI IDONEI AD OTTENERE IL DUPLICATO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE - INSUFFICIENZA - LIMITI.*

L'art. 1477, terzo comma, cod.civ. e applicabile anche alla vendita di autoveicoli, compresi in questi i trattori, ed impone al venditore l'Obbligo di consegnare al compratore, insieme alla cosa venduta, il libretto di circolazione, il foglio complementare e la dichiarazione autentica di vendita, la quale, ove non siano trascritti i trapassi intermedi, deve provenire dal soggetto che risulti proprietario in base alla intestazione del PRA. Pertanto, non e sufficiente al soddisfacimento del detto Obbligo la semplice offerta al compratore dei documenti idonei ad ottenere il duplicato del libretto di circolazione tranne che il venditore provi di aver smarrito senza sua colpa il documento che era tenuto a consegnare al compratore. (V. 406-69, massima n. 338454 476-68, massima n. 331521 2633-67, massima n. 330024 1261-66, massima n. 322531).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)