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Sez. L, Sentenza n. 6061 del 23/11/1984 (Rv. 437715 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - SUBINGRESSO DI UN'IMPRESA ALLA ALTRA NELLA QUALITÀ DI APPALTATRICE DI LAVORO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PRESSO UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437715-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - PRESUPPOSTI - SUBINGRESSO DI UN'IMPRESA ALLA ALTRA NELLA QUALITÀ DI APPALTATRICE DI LAVORO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PRESSO UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE - DISCIPLINA EX ART. 2112 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il trasferimento di azienda, che determina, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., la prosecuzione del rapporto di lavoro con l'acquirente, postula che il complesso organizzato dei beni dell'impresa, nella sua identità obiettiva, sia passato in tutto od in parte ad un diverso titolare. Pertanto, il mero subingresso di un'impresa all'altra, nella qualità di appaltatrice di lavori di facchinaggio e pulizia presso uno stabilimento industriale, che non risulti accompagnato da alcuna cessione di beni o strumenti inerenti a detta attività, esula dall'ambito di applicazione della citata norma, restando a tal fine irrilevante che la seconda impresa appaltatrice abbia installato il proprio cantiere negli stessi locali od aree in precedenza assegnate dall'appaltante alla prima impresa, ovvero che abbia aderito alle istanze dei suoi dipendenti, assumendoli e costituendo con essi nuovi ed autonomi rapporti di lavoro. (V 147/83, mass n 424958; (V 2261/81, mass n 412997).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)