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Sez. L, Sentenza n. 2261 del 14/04/1981 (Rv. 412997 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE O INTERRUZIONE DI NON APPREZZABILE CONSISTENZA DEL RAPPORTO LAVORATIVO NELLA FASE DI MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTIMAZIONE FITTIZIA E FRAUDOLENTA - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412997-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE O INTERRUZIONE DI NON APPREZZABILE CONSISTENZA DEL RAPPORTO LAVORATIVO NELLA FASE DI MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTIMAZIONE FITTIZIA E FRAUDOLENTA - CONFIGURABILITA.*

L'art 2112 cod civ riguarda tutti i casi in cui l'azienda sia passata ad altro titolare nella sua identita obiettiva (anche non totale), indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico utilizzato per la realizzazione di tale trasferimento. Pertanto, nel caso di continuazione (o di interruzione di non apprezzabile consistenza) del rapporto lavorativo nella fase di mutamento del datore di lavoro per un trasferimento di azienda nel lato senso anzidetto, il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione deve essere valutato con legittimo sospetto e deve presumersi, sia pure iuris tantum, fittiziamente e fraudolentemente intimato, in danno dei diritti del prestatore d'opera all'infrazionabilita dell'intero rapporto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)