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Sez. U, Sentenza n. 2461 del 10/03/1987 (Rv. 451615 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - INDEBITA RISCOSSIONE SULL'IMPORTAZIONE DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - IMPORTAZIONE SOGGETTA ALLA NORMATIVA DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - RIMBORSO DEI DIRITTI RISCOSSI - ART. 19 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 27 NOVEMBRE 1982 N. 8731 - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA VIOLAZIONE DELL'ORDINE AD ALTRI SOGGETTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451615-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI MARITTIMI - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - INDEBITA RISCOSSIONE SULL'IMPORTAZIONE DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI EXTRACOMUNITARI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - IMPORTAZIONE SOGGETTA ALLA NORMATIVA DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - RIMBORSO DEI DIRITTI RISCOSSI - ART. 19 DEL D.L. 30 SETTEMBRE 1982 N. 688 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 27 NOVEMBRE 1982 N. 8731 - PROVA DOCUMENTALE DELLA MANCATA VIOLAZIONE DELL'ORDINE AD ALTRI SOGGETTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE.*

Nel giudizio promosso per il rimborso di diritti per servizi amministrativi, che si assumano indebitamente riscossi dalla amministrazione sull'importazione di merci provenienti da paesi extra comunitari aderenti all'accordo GATT (in violazione del divieto di aggravamento dei diritti doganali posto dall'art. 11 dello accordo medesimo), e con riguardo alla sopravvenienza dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale, con immediata operatività nelle controversie pendenti, subordina detto rimborso alla prova documentale da parte del "solvens" della mancata traslazione del relativo Onere su altri soggetti, occorre stabilire se l'importazione, in relazione alle merci cui si riferisce, sia o meno soggetta alla normativa dell'ordinamento comunitario, atteso che, in caso positivo, il giudice nazionale deve disapplicare il predetto art. 19 per contrasto con i principi di tale ordinamento, e quindi prescindere da quella prova in quanto non richiesta per la ripetizione d'indebito dall'art. 2033 cod. civ., mentre, in caso negativo, il medesimo art. 19 trova applicazione, con conseguente Rilevanza delle questioni di costituzionalità che in ordine ad esso vengano sollevate. (V 2717/86, mass n 445762; (V 2415/86, mass n 445532; (V 5009/84, mass n 436850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 2, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 15/06/1950 num. 330, Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)