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Sez. 6, Sentenza n. 33923 del 15/06/2017 Cc. (dep. 12/07/2017) Rv. 270908 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Attualità della pericolosità - Motivazione - Necessità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270908-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazione di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in ordine all'attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistano elementi dai quali desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale ovvero della disintegrazione del sodalizio stesso, tuttavia, la presunzione della pericolosità non è assoluta ed è destinata ad attenuarsi, facendo risorgere la necessità di una specifica motivazione, quando più gli elementi rilevatori dell'inserimento nel sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 1591 art. 1, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 1591 art. 4, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 1591 art. 9, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)