Sez. 3, Sentenza n. 2775 del 21/12/2005 Ud. (dep. 24/01/2006) Rv. 232925 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Procedure di espulsione - Ordine impartito dal Questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato - Motivazione - Necessità - Esclusione. .
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Il provvedimento con il quale il Questore, ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. sull'immigrazione) impartisce allo straniero l'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, non necessita di apposita e specifica motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero eseguire l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. La norma anzidetta non prevede, infatti, alcun obbligo di fornire detta motivazione, la quale, d'altra parte, non potrebbe neppure assolvere, di fatto, alla funzione sua propria di garanzia nei confronti dell'interessato, dal momento che, in presenza del già esistente decreto motivato di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell'art. 13, comma terzo, T.U., da eseguirsi normalmente, in base al successivo comma quarto dello stesso articolo, con accompagnamento coattivo alla frontiera, salvi i casi in cui debbasi disporre il trattenimento, parimenti coattivo, presso un centro di permanenza, l'ordine in discorso rappresenta, tra le soluzioni normativamente (e tassativamente) previste, quella più favorevole all'interessato, il quale, pertanto, non ha titolo per dolersene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)