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Sez. 1, Sentenza n. 27429 del 09/06/2005 Cc. (dep. 22/07/2005) Rv. 231762 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Disciplina sull'immigrazione clandestina - Espulsione - Ordine del Questore - Motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231762-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, non occorre che il provvedimento contenente l'ordine, rivolto dal Questore allo straniero, di lasciare il territorio dello Stato, espliciti le specifiche ragioni della mancata adozione delle modalità esecutive più drastiche ed afflittive per lo straniero (esecuzione coattiva dell'espulsione, trattenimento in un centro di permanenza temporanea), pur in via preferenziale indicate dalla legge a tutela esclusiva dell'interesse pubblico, trattandosi per l'interessato di modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)