Sez. L, Sentenza n. 1600 del 04/03/1983 (Rv. 426440 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MOTIVAZIONE SUCCESSIVA CONTENENTE ARGOMENTAZIONI BASATE SU NORME DEL TUTTO DIVERSE DA QUELLE POSTULATE DAL DISPOSITIVO ORIGINARIO NEL PRESUPPOSTO DELLA NECESSITÀ DI CORREGGERNE UN ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MOTIVAZIONE SUCCESSIVA CONTENENTE ARGOMENTAZIONI BASATE SU NORME DEL TUTTO DIVERSE DA QUELLE POSTULATE DAL DISPOSITIVO ORIGINARIO NEL PRESUPPOSTO DELLA NECESSITÀ DI CORREGGERNE UN ERRORE MATERIALE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
La procedura di correzione della sentenza, a norma dell'art. 287 cod. proc. civ., non può costituire strumento per una modifica sostanziale della decisione già adottata, come nel caso in cui il tribunale in una controversia soggetta al nuovo rito del lavoro, dopo aver letto in udienza il dispositivo della sentenza, in Sede di motivazione della medesima e sulla premessa che detto dispositivo è da correggere in quanto affetto da errore materiale, svolga argomentazioni basate su norme del tutto diverse da quelle postulate dal dispositivo originario. Tale sentenza deve considerarsi nulla ai sensi del secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ.: sia per la Mancanza di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo cui essa è destinata, stante la sua assoluta contraddittorietà e la conseguente impossibilità di esecuzione, sia perché la motivazione contraria al dispositivo quale risultante dalla lettura in udienza determina la vanificazione del fine di tale lettura, che è quello di ancorare il momento della immodificabilità della decisione alla data dell'udienza in cui il dispositivo è pronunciato, sì da fornire alla parte vittoriosa il titolo necessario per procedere subito all'esecuzione. (V 5138/81, mass n 415931; (V 2632/77, mass n 386310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)