Sez. 3, Sentenza n. 27957 del 12/06/2014 Ud. (dep. 27/06/2014) Rv. 259401 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Regime sanzionatorio di maggior favore per il reo - Configurabilità - Conseguenze - Condanna in epoca anteriore alla pronuncia di incostituzionalità - Illegalità sopravvenuta della pena - Esclusione - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, pur comportando la reintroduzione per le droghe cosiddette "leggere" di un trattamento sanzionatorio più favorevole per il reo, non determina automaticamente l'illegalità della pena inflitta utilizzando quale riferimento i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, dovendosi verificare in concreto l'adeguatezza della sanzione. (In applicazione del principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale, concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito prescelto, era stata applicata la pena di anni due mesi otto di reclusione per illecito possesso di complessivi 1929 grammi di marijuana, pari a circa 5787 dosi medie giornaliere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)