Sez. 1, Sentenza n. 51844 del 25/11/2014 Cc. (dep. 12/12/2014) Rv. 261331 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Reviviscenza dell'originario trattamento sanzionatorio - Droghe cosiddette "leggere" - Sentenza irrevocabile di patteggiamento - Rideterminazione della pena in sede di esecuzione - Legittimità - Modalità da seguire - Criterio aritmetico proporzionale - Diretta applicazione in sede di legittimità - Ammissibilità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di disciplina degli stupefacenti, con riferimento agli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014 sulla sentenza di patteggiamento passata in giudicato, l'ineseguibilità della pena derivata da parametri costituzionalmente illegittimi impone la sua rideterminazione in sede di esecuzione, secondo un criterio oggettivo di tipo aritmetico proporzionale, che, rispettando l'irrevocabilità del patto e la volontà delle parti, la trasponga all'interno della nuova cornice edittale determinatasi in seguito alla reviviscenza della normativa previgente alla dichiarazione di incostituzionalità; ne consegue che, qualora sia proposto ricorso, alla rideterminazione della pena secondo il suindicato criterio oggettivo può procedere la Corte di cassazione, operando la stessa percentuale di aumento, rispetto al minimo edittale, che era stata applicata dal giudice della cognizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)