Sez. 4 - , Sentenza n. 2311 del 05/12/2018 Ud. (dep. 18/01/2019) Rv. 274957 - 01
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Richiesta di condanna alla rifusione - Necessità - Sussistenza - Presentazione nota spese - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE
In tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione non essendo, viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di condanna per reati reciproci, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti nonostante una di esse non avesse mai proposto domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di appello in qualità di parte civile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)