diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12648 del 17/12/1998 (Rv. 521740 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali ex D.Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Notifica del ricorso per cassazione alla USL nella persona del commissario liquidatore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521740-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In base all'art. 6 legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (al primo comma) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende USL di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL., dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL (nel caso di specie, in cui la successione si era verificata nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, è stato ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione notificato alla USL nella persona del commissario liquidatore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)