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Sez. 6, Sentenza n. 33578 del 01/07/2015 Cc. (dep. 29/07/2015) Rv. 264873 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Fatto per il quale è prevista la sanzione dei lavori forzati nello Stato richiedente - Divieto di estradizione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264873-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. - per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (Nella specie, l'estradizione era stata richiesta dalle autorità ucraine in relazione al delitto di lesioni gravi, punito nello Stato richiedente - in alternativa al carcere - con la pena del lavoro forzato),

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)