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Sez. 6, Sentenza n. 28714 del 12/07/2012 Cc. (dep. 17/07/2012) Rv. 253013 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Fatto per il quale è prevista la sanzione dei lavori "pubblici" e dei lavori "correzionali" nello Stato richiedente - Divieto di estradizione - Esclusione - Limiti - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253013-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, non sussiste il divieto di consegna ai sensi degli artt. 698 e 705, comma secondo, cod. proc. pen., ove il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con le pene dei lavori "pubblici" e dei lavori "correzionali" (nel caso di specie previste dagli artt. 122 e 296 del cod. pen. ucraino), se per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta ed esecuzione, sia possibile escluderne la riconducibilità alla nozione dei lavori forzati di cui all'art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, o comunque alle pene ed ai trattamenti richiamati dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)