Sez. 6, Sentenza n. 15578 del 11/02/2011 Cc. (dep. 18/04/2011) Rv. 250034 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Fatto per il quale è prevista la sanzione dei lavori forzati nello Stato richiedente - Divieto di estradizione - Sussistenza - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, sussiste il divieto di consegna ai sensi dell'art. 705, comma secondo, cod. proc. pen., qualora il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere sia sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.- per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dalla Repubblica della Bielorussia per un delitto di frode informatica, sanzionato dall'art. 212 del cod. pen. bielorusso anche con la pena dei lavori forzati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. C, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)