Sez. 6, Sentenza n. 54467 del 15/11/2016 Cc. (dep. 21/12/2016) Rv. 268932 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Estradizione per l'estero richiesta dalla Turchia - Condizioni per negare l'estradizione ex art. 705, comma 2, lett. a) e c) cod. proc. pen. - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 705, comma 2, lett. a) e c), deve essere rifiutata l'estradizione richiesta dalla Turchia, rilevato che nel Paese sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria, nonchè il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International".
Riferimenti normativi: Legge 30/09/1993 num. 388 art. 54, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 6, Tratt. Internaz. 13/12/2007
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)