Sez. L, Sentenza n. 8995 del 03/12/1987 (Rv. 456292 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DELLA RENDITA SOSTITUTIVA DELLA PENSIONE - ESISTENZA E DURATA DI DETTO RAPPORTO - PROVA - COEVI DOCUMENTI DI DATA CERTA - NECESSITÀ - ATTO AMMINISTRATIVO ATTESTANTE GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO - INIDONEITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DELLA RENDITA SOSTITUTIVA DELLA PENSIONE - ESISTENZA E DURATA DI DETTO RAPPORTO - PROVA - COEVI DOCUMENTI DI DATA CERTA - NECESSITÀ - ATTO AMMINISTRATIVO ATTESTANTE GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO - INIDONEITÀ.*
La necessità che, ai fini della Costituzione della rendita sostitutiva della pensione, l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro risultino, ai sensi dell'art. 13, commi quinto e sesto, della legge 12 agosto 1962 n. 1338, da coevi documenti di data certa, secondo le regole dettate dall'art. 2704 cod. civ. sussiste solo allorché la prova degli elementi anzidetti sia costituita da una scrittura privata (art. 2702 cod. civ.) e non anche quando la stessa prova sia costituita da un atto dell'autorità amministrativa, che attesti quegli elementi, in quanto a sua diretta conoscenza o perché risultanti da documenti conservati nei suoi uffici, avendo in tal caso l'atto, in Mancanza di querela di falso, la fede privilegiata propria degli Atti pubblici. (V 1807/87, mass n 451171; (V 6170/85, mass n 443301; (V 3853/84, mass n 435806; (V 2867/80, mass n 406613).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2704, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)