Sez. L, Sentenza n. 1807 del 19/02/1987 (Rv. 451171 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - DOMANDA DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'INPS - PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ONERE DELL'ATTORE - MEZZI - DOCUMENTI DI DATA CERTA - CARATTERE ESCLUSIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA - DOMANDA DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DELL'INPS - PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ONERE DELL'ATTORE - MEZZI - DOCUMENTI DI DATA CERTA - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Anche il lavoratore che richieda all'INPS la Costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, in sostituzione del datore di lavoro, deve (come quest'ultimo) dimostrare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con documenti di data certa, non surrogabili con altre prove. Nè il giudice può ammettere tali prove in forza dei poteri riconosciutigli, nel rito del lavoro, dall'art. 421 cod. proc. civ., stante il vincolo del suddetto limite probatorio, la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta con sentenza n. 26 del 15 febbraio 1984 della Corte costituzionale. (Conf 6522/84, mass n 438096; (Conf 1283/84, mass n 433423).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)