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Sez. L, Sentenza n. 6170 del 07/12/1985 (Rv. 443301 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA IN FAVORE DEL LAVORATORE - PROVA DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - MEZZI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI DATA CERTA - AMMISSIBILITÀ - PROVE GENERICHE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443301-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA IN FAVORE DEL LAVORATORE - PROVA DELL'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - MEZZI - PRODUZIONE DI DOCUMENTI DI DATA CERTA - AMMISSIBILITÀ - PROVE GENERICHE - ESCLUSIONE.*

In caso di omesso versamento dei contributi per l'Assicurazione obbligatoria (i.V.S.), il datore di lavoro ed il lavoratore possono dimostrare, anche in Sede giudiziaria, ai fini della Costituzione della rendita vitalizia, in favore del lavoratore ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, l'esistenza del rapporto di lavoro solo attraverso la produzione di documenti di data certa, alla stregua dei criteri dell'art. 2704 cod. civ., con esclusione di prove generiche. Nè può il giudice ammettere tali prove in forza dell'art. 421 cod. proc. civ. poiché questa norma gli consente solo di superare i limiti stabiliti dal codice civile in via generale (artt. 2721, 2722 e 2723) per la prova testimoniale. (V 4203/85, mass n 441705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)