Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 16/02/1995 (Rv. 490470 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Concedente - Qualità di coltivatore diretto e di piccolo imprenditore - Coincidenza - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del diritto di ripresa da parte del concedente di fondo rustico, la qualità di coltivatore diretto non coincide con quella di piccolo imprenditore di cui all'art. 2083 cod. civ. ma va attribuita secondo i criteri previsti dall'art. 6 della legge 3 maggio 1982 n. 203, e quindi prescindendo dalla limitata estensione del fondo, dalla modesta entità dell'organizzazione imprenditoriale, dallo svolgimento da parte del concedente di altre attività lavorative su altri terreni o in settori extragricoli, ancorché in misura prevalente.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)