Sez. L, Sentenza n. 2287 del 09/04/1984 (Rv. 434333 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DI DETTO GIUDICE DETERMINANTE UN VIZIO "IN PROCEDENDO" - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CORTE - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE DEDUZIONI DELLE PARTI AD OPERA DEL GIUDICE DEL MERITO - INAMMISSIBILITÀ - INTERPRETAZIONE DI DETTO GIUDICE DETERMINANTE UN VIZIO "IN PROCEDENDO" - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - POTERI DELLA CORTE - ESTENSIONE.*
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande e delle deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, rimesso in via esclusiva al giudice del merito e censurabile in Sede di legittimità soltanto attraverso la denuncia di vizi di ermeneutica, non si applica quando quella interpretazione determini un vizio in procedendo, giacché in tale ipotesi prevale l'altro principio secondo il quale, nell'esame delle questioni relative a tale tipo di vizio, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto e può pertanto procedere eventualmente ad un'autonoma interpretazione degli Atti processuali in genere e delle istanze e deduzioni delle parti, anche difforme da quella del giudice del merito. (V 6550/82, mass n 424169; (V 1361/82, mass n 419202; (V 229/82, mass n 417917; (V 4200/78, mass n 393829).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)