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Sez. L, Sentenza n. 2801 del 28/03/1996 (Rv. 496650 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Straordinaria - Accordo tra le parti interessate di sospensione delle prestazioni e della retribuzione - Stipulazione in occasione delle consultazioni sindacali e in forma non scritta - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496650-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In occasione delle consultazioni sindacali relative al procedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria possono essere stipulati tra l'imprenditore e le parti interessate - anche non in forma scritta, purché con manifestazioni di volontà non equivoche - contratti diretti a sospendere, contemporaneamente, la prestazione lavorativa e l'obbligo retributivo, in conseguenza dei quali vengono meno gli obblighi retributivi del datore di lavoro anche nel caso in cui sia respinta la richiesta di ammissione alla cassa integrazione. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, per omesso esame delle circostanze dedotte a dimostrazione dell'esistenza di un accordo intervenuto con tutti i lavoratori interessati, presenti al momento consultazioni sindacali).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1975 num. 164 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)