Sez. L, Sentenza n. 1238 del 26/02/1982 (Rv. 419113 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCERTAMENTO - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCERTAMENTO - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Ove siano state richieste differenze retributive ex art. 36 cost. Il giudice, al fine di esprimere un corretto giudizio sulla adeguatezza della retribuzione, deve accertare la natura e l'intensità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente nonché le effettive esigenze del medesimo al fine di una esistenza libera e dignitosa, facendo riferimento al contratto collettivo di categoria, - non applicabile per non essere le parti iscritte alle associazioni sindacali stipulanti - solo come espressione parametrica delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro allo scopo di motivare l'eventuale nullità della retribuzione corrisposta al lavoratore e per determinare la misura della giusta e sufficiente retribuzione spettantegli, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione concretamente utilizzati al fine di consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione. (Conf 5156/80, mass n 409010).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)