Sez. L, Sentenza n. 5156 del 06/09/1980 (Rv. 409010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCERTAMENTO - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCERTAMENTO - CRITERI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Ove siano state richieste differenze retributive ex art 36 cost, il giudice, al fine di esprimere un corretto giudizio sull'adeguatezza della retribuzione, deve accertare la natura e l'intensita qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente nonche le effettive esigenze del medesimo al fine di una esistenza libera e dignitosa, facendo riferimento al contratto collettivo di categoria - non applicabile per non essere le parti iscritte alle associazioni sindacali stipulanti - solo come espressione parametrica delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro allo scopo di motivare l'eventuale nullita della retribuzione corrisposta al lavoratore e per determinare la misura della giusta e sufficiente retribuzione spettantegli, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione concretamente utilizzati al fine di consentire il controllo circa la correttezza e congruita logico-giuridica della decisione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)