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Sez. L, Sentenza n. 6959 del 16/12/1982 (Rv. 424623 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA NON APPLICABILE ALLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424623-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA NON APPLICABILE ALLE PARTI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FUNZIONE.*

Ove siano state richieste differenze retributive ex art. 36 cost., il giudice, al fine di esprimere un corretto giudizio sull'adeguatezza della retribuzione, deve accertare la natura e l'intensità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente nonché le effettive esigenze del medesimo al fine di una esistenza libera e dignitosa, facendo riferimento al contratto collettivo di categoria - non applicabile per non essere le parti iscritte alle associazioni sindacali stipulanti - solo come espressione parametrica delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro allo scopo di motivare l'eventuale nullità della retribuzione corrisposta al lavoratore e per determinare la misura della giusta e sufficiente retribuzione spettantegli, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione concretamente utilizzati al fine di consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione. (Conf 1238/82, mass n 419113; (Conf 5156/80, mass n 409010).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)