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Sez. 3, Sentenza n. 2638 del 25/10/1967 (Rv. 330033 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - APPELLO - NOTIFICA DELL'ATTO RIASSUNTIVO PERSONALMENTE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NECESSITA - COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO MEDIANTE PROCURATORE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'APPELLANTE, NON COSTITUITO, PRESSO UN PROCURATORE DIVERSO DA QUELLO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1967-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330033-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - APPELLO - NOTIFICA DELL'ATTO RIASSUNTIVO PERSONALMENTE ALLE PARTI NON COSTITUITE - NECESSITA - COSTITUZIONE IN PRIMO GRADO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO MEDIANTE PROCURATORE - ELEZIONE DI DOMICILIO DA PARTE DELL'APPELLANTE, NON COSTITUITO, PRESSO UN PROCURATORE DIVERSO DA QUELLO DI PRIMO GRADO - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art. 125 ult. Comma disp.Att. Cod.proc.civ., applicabile anche al giudice di appello, per effetto del generico richiamo contenuto negli art. 359 cod.proc.civ. e 132 delle stesse Disposizioni di attuazione, l'atto riassuntivo del processo dev'essere notificato personalmente alle parti non costituite. Non ha Rilevanza, al fine di escludere tale Forma di notificazione, la circostanza che il destinatario dell'atto riassuntivo si sia costituito a mezzo di procuratore nel giudizio di primo grado. Neppure ha Rilevanza la circostanza che il destinatario dell'atto di riassunzione sia l'appellante, poi non costituitosi, che nell'atto di appello aveva eletto domicilio presso un nuovo procuratore, diverso da quello che si era per lui costituito in primo grado, perche, fuori dell'ipotesi dell'art.141 secondo comma cod.proc.civ., la elezione di domicilio vale a determinare soltanto uno dei luoghi ove puo essere eseguita la notificazione e non esclude gli altri modi di cui agli artt. 138 e 139 cod.proc.civ. (nella prima parte Conf. 2286-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 132, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)