Sez. 2, Sentenza n. 1713 del 05/05/1977 (Rv. 385426 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIASSUNZIONE, IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLO ATTO PERSONALMENTE ALLA PARTE NON COSTITUITA - NORME SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IN GENERE - APPLICABILITA - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ELETTO EX ART 141, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO - RIASSUNZIONE, IN GENERE - NOTIFICAZIONE DELLO ATTO PERSONALMENTE ALLA PARTE NON COSTITUITA - NORME SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IN GENERE - APPLICABILITA - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO ELETTO EX ART 141, PRIMO COMMA, COD PROC CIV - VALIDITA.*
L'art 125 terzo comma disp att cod proc civ, ove stabilisce che l'atto di riassunzione della causa va notificato personalmente alla parte non costituita, non pone limitazioni all'applicabilita delle norme sulla notificazione degli Atti in genere (artt 138 e segg cod proc civ). pertanto, deve ritenersi valida la notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio d'appello, che sia effettuata personalmente alla parte contumace nel giudizio di appello nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in primo grado, trattandosi di Forma di notificazione consentita dall'art 141 primo comma cod proc civ, in via alternativa con quelle previste dagli artt 138 e 139 cod proc civ. (V 1870/71, mass n 352420; (V 2638/67, mass n 330033).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)